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Descrizione

Versare l'imposta di soggiorno

Il Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23, art. 4 ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni e i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o Città d’arte, di istituire un'imposta di soggiorno (IDS) a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio destinata a finanziare:

  • interventi in materia di turismo
  • interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

La norma nazionale dà facoltà alle Amministrazioni comunali, con proprio Regolamento, di adottare o meno l'imposta a seconda di autonome esigenze di bilancio o scelte politiche.

In Comune di Finale Ligure …

Il comune di Finale Ligure ha introdotto, a decorrere dall'anno 2018, l’imposta di soggiorno ed ha approvato il relativo regolamento comunale (delibera di C. C. n. 128 del 21 dicembre 2017 e s.m.i).

Il gettito dell'imposta è destinato esclusivamente a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei servizi pubblici locali finalizzati al turismo ed alla cultura; l'art.2 del regolamento definisce le finalità e destinazione dell'imposta.

Anche per l'anno 2024 l’imposta di soggiorno sarà applicata per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre fino a un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva o appartamento ammobiliato a uso turistico. Le tariffe d'imposta non hanno subito variazioni.

NOVITA' PER IL 2024

La Regione Liguria, in data 6 febbraio 2024, ha adottato la Legge Regionale n. 1 / 2024 ”Testo Unico in materia di Strutture Turistico Ricettive e di Locazioni Brevi”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 1 del 14 febbraio 2024, che ha sostituito integralmente la precedente normativa in materia di turismo (Legge Regionale 32/2014).
Si evidenzia, in particolare, che l'art. 29, comma 1, della Legge Regionale 1/2024 ha fornito una nuova definizione di “Appartamenti Ammobiliati a Uso Turistico (AAUT)” come “unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche o a contratti di locazione breve ai sensi dell'art. 4 del DL 24/04/2017 n.50....”

DEFINIZIONI - INDICAZIONI – SOFTWARE - TARIFFE

L'imposta è dovuta da chiunque pernotti in una delle strutture turistico-ricettive, come individuate dalla Legge Regionale n. 1/2024 e s.m.i anche se gestite in forma non imprenditoriale, compresi gli appartamenti ammobiliali ad uso turistico, gli agriturismo e le aree di sosta, situate sul territorio del Comune di Finale Ligure.

I gestori delle strutture ricettive, compresi gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all'art. 4 DL 50/2017, devono richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno ai propri ospiti.

Le tariffe sono quelle stabilite dalla delibera Giunta Comunale n. 217 del 03/12/2020, valide anche per gli anni 2022 – 2023 e 2024.

Software “StayTour”
Il Comune fornisce gratuitamente ai gestori delle strutture ricettive, compresi gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, il software "StayTour" per la gestione del tributo, cui si accede mediante SPID. Al primo accesso è necessario completare la registrazione della propria anagrafica inserendo tutti i dati relativi a Ragione Sociale e Rappresentante. I soggetti che non sono in possesso dello SPID possono delegare altro soggetto munito di SPID utilizzando il modulo scaricabile dalla Documentazione "modello delega".
Il modulo, compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal delegante, deve essere trasmesso all'indirizzo email tributi@comunefinaleligure.it unitamente a documento di identità del delegante e del delegato. La delega è relativa al solo accesso al portale mentre il responsabile degli obblighi tributari rimane il soggetto registrato sul portale regionale il quale deve effettuare a proprio nome i riversamenti d'imposta, la dichiarazione di cui al Decreto Ministeriale 29/04/2022 e il modello 21.

Per l'utilizzo del software è disponibile un servizio di assistenza telefonica fornito dalla ditta Hyksos srl, al numero Tel. 0438 499139, nei seguenti orari: 8,30 – 12,30 / 14,00 – 18.00 dal lun. al ven.

Modalità applicative per gli operatori
I gestori delle strutture ricettive, compresi gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all'art. 4 DL 50/2017, devono:

  • informare gli ospiti circa l'applicazione nel Comune dell'imposta di soggiorno, esponendo in maniera ben visibile l'informativa tradotta in quattro lingue e scaricabile dalla Documentazione “Avviso per gestore in 4 lingue”;
  • richiedereil pagamento dell'imposta, rilasciando quietanza all'ospite con ricevuta nominativa che dovrà recare un numero progressivo. Lo stampato è scaricabile dalla Documentazione “Quietanza di pagamento”;
  • richiedere la documentazione all'ospite che dichiara di ricadere nelle casistiche di esenzione di cui all'art. 6 comma 2 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta;
  • riversare al Comune, alle scadenze stabilite dall'art. 8, comma 4, del Regolamento Comunale,l'imposta riscossa per ogni singola struttura ricettiva e ogni singolo appartamento ammobiliato a uso turistico nel periodo di riferimento. L'importo è calcolato automaticamente dal software StayTour se sono compilati correttamente il numero di ospiti e dei pernottamenti imponibili da indicare nella comunicazione online, che si invita a compilare mensilmente.  La comunicazione online dovrà essere trasmessa al Comune (tramite il tasto conferma) a chiusura del periodo di applicazione dell'imposta (31 ottobre);
  • trasmettere al Comune entro il 30 gennaio di ogni anno, per il successivo inoltro alla Corte dei Conti, il conto di gestione relativo alla singola struttura ricettiva o appartamento ammobiliato a uso turistico, compilato automaticamente dal software StayTour tramite l'apposita funzione “conto di gestione Mod. 21” sulla base di quanto comunicato e riversato al Comune; il documento deve essere firmato dall'Agente contabile, ossia dal gestore della struttura ricettiva o da chi esercita attività di locazione di appartamenti ammobiliati per finalità turistiche o contratti di locazione breve, e consegnato, unitamente a fotocopia di documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, all'ufficio protocollo del Comune;
  • compilare e trasmettere telematicamente entro il 30 giugno di ciascun anno la dichiarazione relativa all'anno precedente. La dichiarazione si compila accedendo con SPID-CIE-CNS all'area riservata dell'Agenzia delle Entrate

Riversamenti dell'imposta al Comune
L'imposta riscossa deve essere riversata al Comune nel rispetto delle scadenze previste dall'art. 8, comma 4, del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta:

  • 16 luglio per il trimestre aprile/giugno;
  • 16 settembre per il bimestre luglio/agosto;
  • 16 novembre per il bimestre settembre/ottobre.

Qualora l'imposta riscossa dal 1° aprile al 31 agosto risulti d'importo inferiore a € 100,00, il riversamento al Comune potrà essere effettuato in unica soluzione, entro la scadenza del 16 novembre, diversamente dovrà essere effettuato entro la scadenza del 16 settembre.

Per l'omesso, ritardato o parziale riversamento d'imposta alle previste scadenze, si applica la sanzione amministrativa del 30% dell'importo non versato (art. 13 DLgs 18/12/1997 n. 471).

Il riversamento dell'imposta a favore del Comune può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

  • versamento diretto alla Tesoreria Comunale: Banca Intesa Sanpaolo - Via Concezione 32 – Finale Ligure;
  • bonifico bancario sul conto corrente della Tesoreria Comunale, IBAN: IT15 V030 6949 4101 0000 0300 001
  • a mezzo PagoPA direttamente dal portale StayTour (software gestionale)
  • a mezzo Modello F24: codice Ente = D600; codice tributo = 3936 – Anno di riferimento

La causale da indicare nel bonifico bancario o nel versamento diretto alla Tesoreria Comunale è “Imposta di soggiorno – trimestre/bimestre _____ dell'anno ______ (ovvero 1° aprile/31 ottobre)” seguita dal numero individuato come IDS che si trova in fondo alla dichiarazione on-line – evidenziato in rosa.

Ravvedimento operoso
In caso di mancato o parziale riversamento dell'imposta alle scadenze stabilite dal Regolamento Comunale è ammesso il ravvedimento operoso regolato dall'art. 13 del Dlgs 472/1997. Il software StayTour consente tramite l'apposita funzione "Ravvedimento Operoso" di effettuare il calcolo delle sanzioni e degli interessi da versare contestualmente al tributo. La possibilità di sanare le violazioni tramite l'istituto del ravvedimento operoso è consentita a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Sanzioni
Tutte le violazioni commesse dai gestori delle strutture ricettive e dai soggetti ad essi assimilati sono punite ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta.

Approfondimenti

Il pagamento deve essere corrisposto da chi alloggia nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.

L'imposta si applica per persona e per pernottamento, ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive tenuto conto della sua classificazione.

Le tariffe applicate sono deliberate dal Comune.

Eventuali maggiorazioni, riduzioni o esenzioni sono stabilite dal Regolamento comunale.

I soggetti passivi devono versare l’imposta di soggiorno al gestore della struttura.

L’imposta si intende assolta al momento del pagamento con emissione di ricevuta nominativa non fiscale oppure fattura fiscale indicando l'importo come "operazione fuori campo applicazione I.V.A.". 

In alternativa, i gestori potranno rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l’indicazione della sola imposta di soggiorno.

Le tempistiche di dettaglio relative al versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale.

I gestori delle strutture ricettive, oltre agli adempimenti sopra indicati, hanno l’obbligo di presentare esclusivamente in via telematica, tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione annuale con il dettaglio su base mensile:

  • del numero degli ospiti che hanno pernottato nella struttura nel periodo di riferimento
  • del numero degli ospiti esenti e la relativa causale
  • dell'imposta dovuta e degli estremi dei versamenti effettuati
  • ogni eventuale ulteriore informazione utile ai fini del computo dell’imposta.

Si segnala che:

  • ogni struttura ricettiva deve effettuare la propria dichiarazione
  • in caso di struttura aperta, la dichiarazione deve essere presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti o ci sono stati pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell’imposta.

Le dichiarazioni devono essere conservate fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla loro compilazione, in formato elettronico, dai gestori delle strutture ricettive e messe a disposizione dell’Amministrazione comunale in caso di accertamenti.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato con Decreto ministeriale 29/04/2022 il modello di dichiarazione e le relative istruzioni e specifiche tecniche per la compilazione e l'invio dell'imposta di soggiorno. La dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100% al 200% dell'importo dovuto (Decreto legislativo 18/12/1997, n. 471, art. 13).

Relativamente all'anno 2020, la dichiarazione deve essere presentata unitamente a quella riguardante l'anno 2021, quindi entro il 30 giugno 2022.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

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