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Dichiarazione IMU

(urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1)
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Procedimento di dichiarazione IMU
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A chi è rivolto

Il servizio è destinato a possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, esclusa l’abitazione principale o assimilata (salvo quelle in categoria A/1, A/8 o A/9).

Approfondimenti

L'IMU è dovuta in caso di possesso di immobili esclusa l’abitazione principale o assimilata (salvo quelle in categoria A/1, A/8 o A/9).

I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Non si paga l’IMU sull'abitazione principale e le relative pertinenze quando sussistono le seguenti condizioni:

  • per "abitazione principale" si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente (Sentenza della Corte costituzionale 19/10/2022, n. 209)
  • per "pertinenze dell’abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo.

Sono considerate abitazioni principali anche (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 740):

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto ministeriale 22/04/2008, adibiti ad abitazione principale
  • la casa famigliare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dal Decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, art. 28, com. 1, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
  • l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La predetta agevolazione può essere applicata per una sola unità immobiliare.

Continuano a essere assoggettate all'IMU le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze.

Occorre inoltre presentare la dichiarazione IMU:

  • quando ci sono state variazioni rispetto alle dichiarazioni ICI o IMU già presentate
  • quando si sono verificate variazioni che non sono conoscibili dal Comune (e quindi il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria)
  • per tutto quello che riguarda le aree edificabili (acquisto, cessione, terreno agricolo che diventa area fabbricabile, area che diventa edificabile a seguito di demolizione del fabbricato)
  • per l'applicazione di aliquote agevolate
  • per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti "beni merce"
  • per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (modello unico informatico).

Per ulteriori informazioni, consulta le istruzioni per la compilazione della dichiarazione.

La base per calcolare l'IMU è data dalla rendita catastale (così come risulta dalla visura catastale).

La rendita va rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente della categoria catastale dell'Immobile.

Si ottiene così l'imponibile ai fini IMU, che va moltiplicato per l'aliquota deliberata dal Comune per quella categoria di immobile.

Esempio:

Appartamento categoria A/02 (abitazioni di tipo civile) 
Rendita catastale da visura: 721,75 € 
Rendita rivalutata: 721,75 € + (721,75 x 5%) = 757,84 € 
Coefficiente della categoria catastale: 757,84 € x 160 = 121.256,40 € 
Imponibile IMU: 121.256,40 € x l'aliquota deliberata dal Comune.

L'importo va rapportato ai mesi di possesso e alla percentuale di possesso dell'immobile.

La normativa nazionale prevede l'applicazione di aliquote agevolate per alcune casistiche particolari.

Se si ricorre in queste casistiche occorre allegare alla dichiarazione IMU apposita documentazione.

Immobile storico, inagibile o inabitabile

La base imponibile è ridotta del 50% (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 747):

  • per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui al Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 10.
  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato.

Alla condizione di degrado di un immobile può porsi rimedio unicamente mediante interventi di ristrutturazione o di demolizione e mai con interventi di manutenzione.

Immobile in comodato a uso gratuito

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 747).

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende in caso di morte del comodatario al coniuge di quest’ultimo in presenza di figlio minori.

Immobile a canone concordato

Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 09/12/1998, n. 431 l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

I terreni agricoli ricadenti nel Comune di Finale Ligure sono esenti dall'IMU in quanto Comune classificato totalmente montano ai sensi della circolare n.9 del 14 giugno 1993.

L'obbligo dichiarativo sorge solo nei casi  in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal Comune. Pertanto la Dichiarazione deve essere presentata quando gli immobili godono di riduzioni d'imposta ovvero il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.
Per le fattispecie per le quali si deve ottemperare all'obbligo dichiarativo si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione e alle delibere comunali di approvazione delle aliquote d'imposta.
La dichiarazione, cartacea o telematica, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.
Il Ministro dell’economia e delle finanze con decreto direttoriale 24 aprile 2024 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU/IMPi, e i relativi allegati.
Il contribuente che vuole usufruire di aliquote d'imposta agevolate, per le quali la delibera comunale di determinazione delle aliquote prevede specifica comunicazione, può presentare, in alternativa alla dichiarazione ed entro lo stesso termine del 30 giugno dell'anno successivo, i modelli eventualmente forniti dal Comune pubblicati in fondo alla presente pagina.
In caso di locazione, anche per periodi brevi, di tutto o parte dell'immobile adibito ad abitazione principale, il contribuente deve dichiarare il periodo in cui l'immobile è stato locato e per il quale, pertanto, non può essere usufruita l'agevolazione prevista per abitazione principale. La mancata presentazione della dichiarazione comporta la perdita dell'agevolazione per la durata della locazione accertata, oltre all'irrogazione della sanzione per omessa denuncia.

La dichiarazione non deve essere prodotta nei casi di acquisto, vendita, variazione di diritti reali sugli immobili i cui relativi atti abbiano previsto l'applicazione delle procedure telematiche di cui al D.Lgs. 463/97 relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI) utilizzato dai notai per effettuare la registrazione, iscrizione, trascrizione, e annotazione nei registri immobiliari.
E’ comunque sempre consentito ai contribuenti, ove lo ritengano opportuno, comunicare agli uffici i dati o le notizie utili alla tempestiva e corretta sistemazione ed aggiornamento della propria posizione contributiva.

La dichiarazione può essere presentata con una delle seguenti modalità:

  • a mezzo posta con raccomandata;
  • consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune, che ne rilascia ricevuta;
  • a mezzo posta certificata all'indirizzo pec comunefinaleligure@legalmail.it;
  • in modalità telematica attraverso il canale Fisconline/Entratel.

NOTA BENE La dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata esclusivamente secondo modalità telematicase riguarda l’esenzione per “gli immobili non utilizzabili né disponibili" di cui all’articolo 1, comma 759, lettera g-bis) della legge n.160 del 2019. La dichiarazione deve essere trasmessa, con la medesima modalità, anche in caso di cessazione del diritto all'esenzione.

Glienti non commerciali di cui all'art.1, comma 759, lettera g), della Legge 160/2019 devono presentare la dichiarazione per ogni anno d'imposta, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimentoindipendentemente dal fatto che intervengano variazioni che incidono sull’ammontare dell’imposta dovuta. La presentazione della dichiarazione deve avvenire esclusivamente per via telematica secondo le modalità approvate con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze con decreto direttoriale 24 aprile 2024 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU ENC, e i relativi allegati.

Come fare

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

È obbligatorio presentare la dichiarazione IMU nei seguenti casi:

  • quando ci sono state variazioni rispetto alle dichiarazioni ICI o IMU già presentate
  • quando si sono verificate variazioni che non sono conoscibili dal Comune (e quindi il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria)
  • quando le modifiche che determinano un diverso importo dell'imposta dovuta sono relative a riduzioni d'imposta (come nel caso dei fabbricati di interesse storico o artistico o nel caso e dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, dei terreni agricoli o terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola). Le riduzioni vanno dichiarate sia quando si acquista che quando si perde il relativo diritto
  • per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (modello unico informatico)
  • quando il contribuente non ha chiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.

Per ulteriori informazioni, consulta le istruzioni per la compilazione della dichiarazione.

Costi

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Cosa si ottiene

Il procedimento amministrativo si conclude positivamente senza l’emissione di un provvedimento. In caso contrario l’Amministrazione comunicherà l’esito negativo.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: La conclusione del procedimento è immediata.

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Puoi accedere al servizio direttamente online tramite la tua identità digitale

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Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
  • Imposte
Categorie:
  • Tributi, finanze e contravvenzioni
Ultimo aggiornamento: 31/12/2024 12:13.23

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