Descrizione
IMU è l'acronimo di "Imposta Municipale Propria" (quella che una volta si chiamava "ICI").
L'imposta è stata introdotta con il Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23 e la sua applicazione è stata anticipata al 2012 dal Decreto legge 06/12/2011, n. 201. Nel corso degli anni è stata oggetto di diverse revisioni normative, e attualmente è disciplinata dalle disposizioni di cui alla Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 739-783.
Dal 2020 l'IMU riunisce in un’unica imposta sia la precedente IMU sia la TASI, mantenendo però struttura e impostazione fiscale dei vecchi tributi: la nuova IMU mantiene infatti l’esenzione già prevista per IMU e TASI per l'abitazione principale.
L’IMU è interamente destinata al Comune, a eccezione dell'imposta relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D, cioè immobili a uso produttivo, come capannoni, alberghi, ecc. da versare allo Stato (l'eventuale aumento dell'aliquota base stabilito dal Comune spetta al Comune stesso).
Approfondimenti
I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali, il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
L'IMU NON SI APPLICA AL POSSESSO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE o assimilata, come definita alle lettere b) e c) dell'art.1, comma 741, della L 160/2019, e delle relative pertinenze, AD ECCEZIONE DELLE ABITAZIONI classificate nellecategorie catastali A/1, A/8 e A/9.
ACCONTO, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e detrazioni dell'anno 2023, da versare entro lunedì 17 GIUGNO2024 (ricadendo il termine legale di pagamento nella giornata di domenica).
SALDO, a conguaglio di quanto dovuto per l'intero anno 2024, calcolato applicando le aliquote e le detrazioni IMU stabilite dal Comune per il 2024, da versare entro lunedì 16 DICEMBRE2024.
Il contribuente può versare l'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 17 giugno 2024.
Non sono dovuti i versamenti di importo inferiore o uguale a euro 12,00 di imposta annua.
Principali CODICI tributo da utilizzare per MOD F24:
- 3912 abitazione principale e relative pertinenze (per le sole tipologie A/1-A/8-A/9)
- 3916 aree fabbricabili
- 3918 altri fabbricati
- 3925 immobili ad uso produttivo cat. D (Quota STATO)
- 3930 immobili ad uso produttivo cat. D (Quota COMUNE)
Per i soli immobili classificati in categoria catastale "D" è dovuta la quota statale nella misura dello 0,76 per cento da versare con il codice tributo 3925; la differenza tra l'aliquota stabilita dal Comune e l'aliquota dello 0,76 per cento deve essere versata al Comune con codice tributo 3930.
Ilcodice catastale (codice ente) del Comune di Finale Ligure è D600.
Esclusivamente per i residenti all'estero il pagamento può essere effettuato con bonifico a favore della tesoreria del Comune di Finale Ligure, Banca Intesa Sanpaolo SpA, codice BIC BCITITMM e codice IBAN IT15 V030 6949 4101 0000 0300 001 indicando nella causale i dati relativi a: Contribuente, Codice Fiscale, codice tributo e acconto/saldo Imu 2024.
Il collegamento al calcolatore on-line consente di effettuare il calcolo dell'imposta dovuta e di stampare il mod F24 precompilato.
La Dichiarazione IMU va presentata nei casi in cui sorga / si perda il diritto a fruire di riduzioni / esenzioni ovvero di aliquote agevolate deliberate dal Comune.
Il Ministro dell’economia e delle finanze con decreto direttoriale 29 luglio 2022 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU/IMPi, e i relativi allegati, che sostituisce quello di cui al decreto del MEF 30 ottobre 2012. Si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione.
Si ricorda che il termine di presentazione della dichiarazione per l’anno d'imposta 2023 è stabilito al 30 giugno 2024. Restano comunque valide le dichiarazioni già presentate per anni precedenti purché i dati dichiarati risultino invariati e a condizione che non differiscano da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo.
Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:
- 160 immobili in cat. A – C2 – C6 – C7, escluso A10
- 140 immobili in cat. B – C3 – C4 – C5
- 65 immobili in cat. D escluso D5
- 80 immobili in cat. D5 e A10
- 55 immobili in cat. C1
- Fabbricati, esclusi quelli in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, concessi in comodato a parenti in primo grado (genitori/figli) e, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest'ultimo solamente in presenza di figli minori: la base imponibile è ridotta del 50% purchè ricorrano tutte le condizioni previste all'1, comma 747, della Legge n. 160/2019 e precisamente:
- il comodante deve possedere una sola abitazione in Italia e risiedere nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, con esclusione degli immobili di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A9;
- il comodatario deve utilizzare l'immobile come sua abitazione principale;
- il contratto di comodato deve essere registrato.
Se l'immobile concesso in comodato è storico, la riduzione del 50% della base imponibile si cumula con quella prevista per gli immobili storici.
- Immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998,n. 431: la base imponibile è ridotta del 25%.
- Fabbricati inagibili o inabitabili:la base imponibile è ridotta del 50%.
Ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento IMU, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2011, n. 380.
Non costituisce motivo di inagibilità/inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).
Non sono, altresi, considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi
- Fabbricati di interesse storico artistico ai sensi dell’art. 10 D. Lgs. n.42/2004: la base imponibile è ridotta del 50%.
- Abitazione posseduta da pensionati non residenti in Italia: dall'anno 2023, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata e non data in comodato d'uso, posseduta in Italia in proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è ridotta del 50% (aliquota applicabile =1,06%).
- Esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente, non utilizzabili né disponibili: l'articolo 1, comma 81, della Legge 29/12/2022 n.197, all’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall’imposta municipale propria, dopo la lettera g) ha aggiunto la seguente:
« g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all’esenzione »
La base imponibile delle aree edificabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:
- zona territoriale di ubicazione;
- indice di edificabilità;
- destinazione d'uso consentita;
- oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
- prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Il valore delle aree edificabili, costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, deve essere DICHIARATO utilizzando il modello di dichiarazione IMU/IMPi approvato con decreto MEF 29 luglio 2022.
NB: In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (ora art.3, comma 1, lettere c), d), e) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380), la base imponibile e' costituita dal valore dell'area, la quale e' considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
In fondo alla presente pagina sono pubblicate:
- la delibera di G.C. n.47 del 27/03/2009 con cui il Comune ha approvato, ai fini tributari, i valori di mercato, di mero indirizzo, dei terreni individuati nel Piano Urbanistico Comunale - PUC come aree edificabili per le quali non è necessaria la preventiva approvazione del P.A. (Programma Attuativo);
- la delibera di G.C. n. 48 delll’11/04/2013 con cui il Comune ha disposto la riduzione del 20%, con decorrenza 1/1/2013, dei valori approvati con la soprarichiamata delibera GM 47/2009;
- la delibera di G.C. n.112 del 18/06/2015 con cui il Comune ha approvato, ai fini tributari, i valori di mercato, di mero indirizzo, delle aree fabbricabili delle singole proposte progettuali (schede) oggetto del Programma Attuativo (P.A.) di cui all'art. 55 della Legge Regionale 36/1997, comprendente le proposte progettuali e gli interventi di urbanizzazione e dotazione di spazi per le funzioni pubbliche e di uso pubblico, in linea con gli obiettivi e le previsioni urbanizzatorie del Piano Urbanistico Comunale (PUC).
I terreni agricoli ricadenti nel Comune di Finale Ligure sono esenti dall'IMU in quanto Comuneclassificato totalmente montano ai sensi della circolare n.9 del 14 giugno 1993.
Al seguente link è possibile accedere al calcolatore IMU